L’INPS ha illustrato le regole in materia di indennità di mobilità ordinaria valide nel periodo transitorio dal 2013 al 2016, che precede l`andata a regime del nuovo sistema di protezione sociale (ASPI).
PREMESSA
La legge di Riforma del Mercato del Lavoro (1) ha introdotto un nuovo sistema di protezione sociale contro gli eventi che determinano la disoccupazione involontaria, che prevede, a seconda del possesso di determinati requisiti contributivi ed assicurativi in capo al lavoratore, la corresponsione dell’indennità di disoccupazione ASPI o della mini-ASPI (2).
Per quanto inerice il tema della presente nota, le nuove assicurazioni sostituiscono, con effetto dal 1° gennaio 2017, l’indennità di mobilità ordinaria ed i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia (3).
Per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, che precede la messa a regime del nuovo sistema di prestazioni a tutela del reddito, è stato previsto un regime transitorio: per i lavoratori che vengono collocati in mobilità a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016, la durata dell’indennità di mobilità viene gradualmente ridotta in misura differenziata in ragione: - a) dell`età del lavoratore (fino a 39 anni, da 40 a 49, e da 50 in su); - b) dell’area del Paese (Centro-Nord e Sud).
La graduale riduzione della durata dell’indennità di mobilità è riportata nella seguente tabella, con la precisazione che è prevista la possibilità di revisione di quanto in essa indicato a seguito di una ricognizione da effettuare entro il 31 ottobre 2014, tenendo conto delle prospettive economiche ed occupazionali a tale data e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
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Lavoratori collocati in mobilita' |
Dal 1/1/2013 al 31/12/2014 |
Dal 1/1/2015 al 31/12/2015 |
Dal 1/1/2016 al 31/12/2016 |
Dal 1/1/2017 |
Mobilità |
Mobilità |
Mobilità |
Disoccupazione (AspI) |
Durata in mesi |
Durata in mesi |
Durata in mesi |
Durata in mesi |
Centro Nord fino a 39 anni |
12 |
12 |
12 |
12 |
Centro Nord da 40 a 49 anni |
24 |
18 |
12 |
12 |
Centro Nord da 50 anni in su |
36 |
24 |
18 |
12/18 |
Sud fino a 39 anni |
24 |
12 |
12 |
12 |
Sud da 40 a 49 anni |
36 |
24 |
18 |
12 |
Sud da 50 anni in su |
48 |
36 |
24 |
12/18 |
LE ISTRUZIONI OPERATIVE DELL’INPS PER IL PERIODO TRANSITORIO
Con circolare 7 gennaio 2013, n. 2, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la corresponsione dell’indennità di mobilità ai lavoratori che vengono licenziati, nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, e collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016.
La circolare precisa che:
i lavoratori licenziati, nell`ambito di licenziamenti collettivi, a decorrere dal 31 dicembre 2016 non verranno più collocati in mobilità ordinaria, in quanto l’iscrizione nelle liste decorrerebbe dal 1° gennaio 2017, in poi, e da tale data sono abrogati gli articoli che disciplinano, rispettivamente, la lista di mobilità, l’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità (artt. da 6 a 9, legge n. 223/1991). Quindi, i lavoratori in parola beneficeranno, se saranno in possesso dei richiesti requisiti assicurativi e contributivi, dell’indennità di disoccupazione ASPI o della mini- ASPI, anche se si tratta di licenziamento collettivo;
nel corso del periodo transitorio, la durata dell’indennità di mobilità da riconoscere al lavoratore licenziato, si determina considerando la data di licenziamento. In particolare: -
per i lavoratori collocati in mobilità fino al 31 dicembre 2014, la durata della prestazione resta quella fino ad ora applicata (al Centro-Nord, 12 mesi fino a 39 anni, elevati a 24 mesi da 40 a 49 anni, ed ulteriormente elevati a 36 mesi, da 50 anni in su); - per i lavoratori collocati in mobilità dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, la durata dell’indennità di mobilità è ridotta nei termini indicati nella tabella di cui sopra, salve diverse determinazioni a seguito della ricognizione cui si è fatto cenno;
durante il periodo transitorio dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, restano invariati i requisiti oggettivi o soggettivi per il diritto all’indennità di mobilità, nonché le regole in materia di prestazione sino ad ora applicate. Per il caso che il lavoratore, nel corso della percezione dell`indennità di mobilità, intraprenda una attività di lavoro autonomo o parasubordinato, resta confermato l`obbligo dello stesso di comunicare all`INPS l`inizio di questa attività, al fine di verificarne la compatibilità e cumulabilità con la percezione della prestazione indennitaria. L’obbligo non sussiste, invece, in caso di svolgimento di attività lavorativa subordinata, in quanto il dato viene rilevato dalle denunce Uniemens del nuovo datore di lavoro;
dal 1° gennaio 2013, la tutela dell’indennità di mobilità è estesa ai lavoratori delle imprese esercenti attività commerciali, con più di 50 addetti e fino a 200, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, delle imprese di trasporto aereo e delle imprese del sistema aeroportuale, quale diretta conseguenza della estensione a tali settori, a regime, della disciplina della CIGS. Conseguentemente, da tale data, le aziende appartenenti ai settori citati sono soggette all’applicazione delle aliquote contributive ordinarie previste per il finanziamento della CIGS e della mobilità secondo la vigente normativa, rispettivamente 0,90% per la CIGS e 0,30% per la mobilità;
a decorrere dal 18 luglio 2012, la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) non deve più essere rilasciata dai lavoratori che presentano domanda di indennità di mobilità, così come non costituisce più presupposto di qualsiasi altro trattamento previdenziale, per effetto dell’avvenuta abrogazione della relativa disciplina.
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