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ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
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1) OBIETTIVO
Adottare prescrizioni minime relative a taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro legati alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

3) CONTENUTO
Campo d'applicazione: inizialmente, tutti i settori di attività tranne i trasporti, le attività in mare e le attività dei medici in formazione. Dopo la modifica del giugno 2000, i lavoratori appartenenti a queste tre categorie fruiscono di alcune disposizioni per quanto riguarda i periodi di riposo, i tempi di pausa, le ore di lavoro, i congedi retribuiti ed il lavoro notturno. Alcuni articoli della direttiva iniziale non si applicano a tali categorie ma sono state definite misure ad hoc come ad esempio la fissazione di un numero massimo di ore di lavoro o, alternativamente, un numero minimo di ore di riposo per i lavoratori a bordo delle navi da pesca in mare.

Definizione dei termini "orario di lavoro", "periodo di riposo", "lavoro notturno": lavoro svolto durante un periodo di almeno 7 ore, cosi come definito dalla legislazione nazionale, incluso l'intervallo compreso fra le ore 24.00 e le ore 05.00; "lavoratore notturno": ogni lavoratore che compie nel periodo notturno almeno tre ore del suo orario di lavoro giornaliero o una parte del suo lavoro annuale (parte definita degli Stati membri); "lavoro a turni": organizzazione del lavoro in squadra in base al quale i lavoratori occupano successivamento gli stessi posti di lavoro, secondo un certo ritmo, ad ore diverse per un periodo dato di giorni o di settimane.

La direttiva 2000/34/CE che modifica la direttiva 93/104/CE aggiunge i termini "riposo sufficiente"; "lavoratore mobile": ogni lavoratore al servizio di un'impresa di trasporto di merci o passeggeri per via aerea, di terra o navigabile; "attività offshore": l'attività svolta partendo principalmente da un'installazione offshore oppure svolta principalmente su una tale installazione.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie perché il lavoratore fruisca:

  • del periodo minimo di riposo giornaliero di undici ore consecutive per periodo di ventiquattro ore;
  • del periodo minimo di un giorno di riposo, in media, immediatamente susseguente al periodo di riposo giornaliero nel corso di ogni periodo di sette giorni;
  • per un lavoro giornaliero superiore a 6 ore, di un tempo di pausa le cui modalità sono fissate dai contratti collettivi, dagli accordi conclusi con le parti sociali o dalla legislazione nazionale;
  • di un congedo annuale retribuito di almeno 4 settimane conformemente alle condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali;
  • la durata settimanale del lavoro è limitata in media a 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, per ogni periodo di 7 giorni.

  • La durata di lavoro normale di un lavoratore notturno non deve superare in media 8 ore su 24 ore. I lavoratori sono sottoposti ad un esame sanitario gratuito prima di essere assegnati a un lavoro notturno e ad intervalli regolari in seguito. Se soffrono di problemi di salute legati all'espletamento di un lavoro notturno devono essere trasferiti, ogni volta che ciò sia possibile, a un lavoro diurno. Il datore di lavoro che abbia fatto regolarmente ricorso ai lavoratori notturni ne informa le autorità competenti in materia di salute e di sicurezza.

    I lavoratori notturni devono godere di un livello di protezione in materia di salute e di sicurezza adeguato alla natura del loro lavoro. I servizi o i mezzi di protezione e di prevenzione devono essere equivalenti a quelli degli altri lavoratori e disponibili in qualsiasi momento.

    Il datore di lavoro che organizza il lavoro secondo un certo ritmo deve tenere conto del principio generale di adattamento del lavoro all'uomo, soprattutto per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

    Gli Stati membri possono prevedere dei periodi di riferimento:

  • che non superino 14 giorni per il riposo settimanale;
  • che non superino 4 mesi per la durata massima settimanale del lavoro;
  • per il periodo di lavoro notturno.


  • Possono essere concesse deroghe:

  • nel rispetto dei principi generali della protezione, della sicurezza e della salute dei lavoratori, quando la durata del lavoro non è misurata e/o predeterminata dal lavoratore stesso;
  • per alcune attività caratterizzate da un allontanamento tra il luogo di lavoro ed il luogo di residenza del lavoratore
  • per le attività di guardia o di sorveglianza miranti a garantire la protezione di beni o persone;
  • per le attività caratterizzate dalla necessità di garantire la continuità del servizio, come nel caso delle cure ospedaliere, dell'agricoltura o dei servizi di stampa e d'informazione;
  • in caso di crescita prevedibile dell'attività, soprattutto nei settori dell'agricoltura, del turismo o dei servizi postali; per le persone che lavorano nel settore dei trasporti ferroviari.
  • a condizione di avere un riposo compensativo:
  •       - secondo dei criteri enumerati nella direttiva, ad esempio le attività caratterizzate dalla necessità di
            garantire la continuità del servizio o della produzione;
          - mediante contratto collettivo o accordo concluso tra le parti sociali. Un periodo transitorio di cinque anni, a decorrere dal 1° agosto 2004, è stato stabilito per i casi dei medici in formazione. Nei primi tre anni di tale periodo, la durata del lavoro settimanale non dovrà superare in media 58 ore. Successivamente, nei due anni seguenti, tali tetto massimo non potrà superare in media 56 ore. Un sesto anno di transizione può essere concesso ad alcuni Stati membri. In quest'ultimo caso l'orario di lavoro non dovrà superare in media 52 ore settimanali.

    Al termine di tale periodo di transizione, il tetto massimo sarà di 48 ore settimanali.

    4) Termine ultimo per l'attuazione della normativa comunitaria negli stati membri
    Direttiva 93/104/CE del 23.11.1996
    Direttiva 2000/34/CE dell'01.08.2003 (per i medici in formazione: 01.08.2004)

    5) Data d'entrata in vigore (se diversa da quella del punto precedente)
    Direttiva 2000/34/CE dell'01.08.2000

    6) Riferimenti
    Gazzetta ufficiale L 307, 13.12.1993Gazzetta ufficiale L 195, 01.08.2000